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Systema Consulting 

 

 

 

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METODOLOGIA UTILIZZATA DA SYSTEMA CONSULTING

 

La metodologia utilizzata

 

Il D.Lgs 81/20081, in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e le successive disposizioni integrative e  correttive introdotte con il D.Lgs. 106/20092, obbligano il datore di lavoro ad effettuare la valutazione dello stress  correlato al lavoro secondo quanto previsto dall’Accordo.

stress lavoro correlato Quadro Europeo, siglato a Bruxelles l’8 ottobre 2004 tra UNICE, UEAPME, CEEP E CES3. Tale Accordo mira ad accrescere la “consapevolezza e la comprensione dello stress da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti e ad attirare la loro attenzione sui segnali che potrebbero denotare problemi di stress occupazionale” (art. 1). Obiettivo dell’Accordo è quello di “offrire un quadro di riferimento per individuare e prevenire o gestire problemi di stress” (art. 2), atteso che l’organizzazione può modificare le condizioni di benessere organizzativo. In altre parole, se l’organizzazione del lavoro con le sue regole e condizionamenti è parte integrante di ogni impresa e ne rappresenta il pericolo intrinseco di costrittività, non necessariamente comporta conseguenze negative per la salute e la sicurezza dei lavoratori.   http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS5yYyro0kqcpa70XlHnK3k1WACInvEUBMZffrmrLzWUw6r7GaE

La valutazione eseguita da Systema Consulting viene realizzata sulla base delle linee guida realizzate dal Network Nazionale per la Prevenzione del Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro, istituito dall'ISPESL nel 2007 per l'individuazione di percorsi diagnostici condivisi in materia di rischio psicosociale e costituito sia da personale universitario che da professionisti del Servizio Sanitario Nazionale appartenenti a diverse discipline sanitarie (psicologi clinici e del lavoro, psichiatri, medici legali e medici del lavoro) ed è quindi conforme a quanto previsto dal D.Lgs 81/20081, in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e le successive disposizioni integrative e  correttive introdotte con il D.Lgs. 106/2009.

Il processo di valutazione e di gestione del rischio consta di una serie di fasi, come si può vedere nella figura seguente:

 Stress lavoro correlato 

stress lavoro correlato 

A -Il primo step è consistito nella raccolta delle informazioni relative all’impresa (organigramma gerarchico e funzionale, tipologie contrattuali, presenza del sindacato, lavoratori provenienti da altri paesi, lavoratori assunti ex L. 68/1999, ecc.). In questo modo è stato ricostruito il contesto conoscitivo necessario per l’interpretazione dei dati che si acquisiti.

B –Sarà inoltre sollecitato l’interessamento dei dirigenti/preposti e l’informazione dei lavoratori anche in vista di un loro eventuale coinvolgimento diretto. Le potenziali azioni di miglioramento e/o le misure d’intervento, infatti, avranno successo soltanto in virtù del grado del livello di partecipazione dei lavoratori a tutti i livelli.  Attraverso il sistema informativo in uso (circolari, riunioni, intranet, ecc.) abbiamo portato i lavoratori a conoscenza dell’indagine .

C - La pianificazione degli interventi per la eliminazione, la riduzione e la gestione dei rischi emersi deve dare priorità alla modificazione dei fattori stressogeni alla fonte, focalizzandosi sugli aspetti organizzativi e/o gestionali che si siano rivelati critici, quindi adattare ergonomicamente il lavoro all’uomo. La pianificazione degli interventi deve prevedere anche una fase di monitoraggio.

D - L’attuazione degli interventi deve essere accompagnata dal monitoraggio costante dell’adeguatezza delle misure adottate e delle modalità di attuazione. Si può effettuare con l’analisi periodica degli indicatori oggettivi e degli indicatori di benessere attraverso la verifica con il medico competente e/o gli specialisti designati dall’impresa.

E - Verifica/Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi. La valutazione sarà immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, ecc. (D.Lgs 81/2008 - art. 29, comma 3). In tutti gli altri casi, non previsti dalla norma, per la verifica/aggiornamento della valutazione si ritiene adeguato un periodo di tempo non superiore a due anni.

 

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Ultima revisione pagina in data 29/11/10

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