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METODOLOGIA UTILIZZATA DA SYSTEMA CONSULTING
La metodologia utilizzata
Il D.Lgs 81/20081, in materia di salute e sicurezza negli ambienti di
lavoro e le successive disposizioni integrative e
correttive introdotte con il D.Lgs. 106/20092, obbligano il
datore di lavoro ad effettuare la valutazione dello stress
correlato al lavoro secondo quanto previsto dall’Accordo.
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Quadro
Europeo, siglato a Bruxelles l’8 ottobre 2004 tra UNICE, UEAPME, CEEP E
CES3. Tale Accordo mira ad accrescere la “consapevolezza e la
comprensione dello stress da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori
e dei loro rappresentanti e ad attirare la loro attenzione sui segnali
che potrebbero denotare problemi di stress occupazionale” (art. 1).
Obiettivo dell’Accordo è quello di “offrire un quadro di riferimento per
individuare e prevenire o gestire problemi di stress” (art. 2), atteso
che l’organizzazione può modificare le condizioni di benessere
organizzativo. In altre parole, se l’organizzazione del lavoro con le
sue regole e condizionamenti è parte integrante di ogni impresa e ne
rappresenta il pericolo intrinseco di costrittività, non necessariamente
comporta conseguenze negative per la salute e la sicurezza dei
lavoratori.
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La valutazione eseguita da Systema Consulting viene realizzata sulla
base delle linee guida realizzate dal Network Nazionale per la
Prevenzione del Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro, istituito
dall'ISPESL nel 2007 per l'individuazione di percorsi diagnostici
condivisi in materia di rischio psicosociale e costituito sia da
personale universitario che da professionisti del Servizio Sanitario
Nazionale appartenenti a diverse discipline sanitarie (psicologi clinici
e del lavoro, psichiatri, medici legali e medici del lavoro) ed è quindi
conforme a quanto previsto dal D.Lgs 81/20081, in materia di salute e
sicurezza negli ambienti di lavoro e le successive disposizioni
integrative e correttive
introdotte con il D.Lgs. 106/2009.
Il processo di valutazione e di gestione del rischio consta di una serie
di fasi, come si può vedere nella figura seguente:
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A
-Il primo step è consistito nella raccolta delle informazioni relative
all’impresa (organigramma gerarchico e funzionale, tipologie
contrattuali, presenza del sindacato, lavoratori provenienti da altri
paesi, lavoratori assunti ex L. 68/1999, ecc.). In questo modo è stato
ricostruito il contesto conoscitivo necessario per l’interpretazione dei
dati che si acquisiti.
B –Sarà inoltre sollecitato l’interessamento dei dirigenti/preposti e
l’informazione dei lavoratori anche in vista di un loro eventuale
coinvolgimento diretto. Le potenziali azioni di miglioramento e/o le
misure d’intervento, infatti, avranno successo soltanto in virtù del
grado del livello di partecipazione dei lavoratori a tutti i livelli.
Attraverso il sistema
informativo in uso (circolari, riunioni, intranet, ecc.) abbiamo portato
i lavoratori a conoscenza dell’indagine .
C - La pianificazione degli interventi per la eliminazione, la riduzione
e la gestione dei rischi emersi deve dare priorità alla modificazione
dei fattori stressogeni alla fonte, focalizzandosi sugli aspetti
organizzativi e/o gestionali che si siano rivelati critici, quindi
adattare ergonomicamente il lavoro all’uomo. La pianificazione degli
interventi deve prevedere anche una fase di monitoraggio. |
D - L’attuazione degli interventi deve essere accompagnata dal
monitoraggio costante dell’adeguatezza delle misure adottate e delle
modalità di attuazione. Si può effettuare con l’analisi periodica degli
indicatori oggettivi e degli indicatori di benessere attraverso la
verifica con il medico competente e/o gli specialisti designati
dall’impresa.
E - Verifica/Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi. La
valutazione sarà immediatamente rielaborata in occasione di modifiche
del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative
ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori o in relazione al grado
di evoluzione della tecnica, ecc. (D.Lgs 81/2008 - art. 29, comma 3). In
tutti gli altri casi, non previsti dalla norma, per la
verifica/aggiornamento della valutazione si ritiene adeguato un periodo
di tempo non superiore a due anni.
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Ultima revisione pagina in data
29/11/10
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